Il tema della sicurezza sul lavoro è cruciale per le aziende italiane, e il recente Interpello n. 5/2024 rappresenta un passo avanti per chiarire aspetti fondamentali relativi alla designazione e al numero dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Questo documento, richiesto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, offre una guida essenziale per le imprese con articolazioni territoriali differenti, rispondendo a dubbi specifici sull’applicazione del Decreto Legislativo 81/2008.
La Richiesta del Ministero: Chiarimenti sull’RLS
L’interpello nasce dalla necessità di definire criteri chiari per la designazione del RLS e stabilire il numero adeguato di rappresentanti in base alla struttura aziendale. In particolare, le questioni sollevate riguardano:
- Numero di RLS nelle articolazioni territoriali: Ogni articolazione aziendale deve avere un proprio RLS, oppure è sufficiente considerarle come un’unica entità aziendale?
- Designazione del RLS nelle aziende con più di 15 lavoratori: È obbligatorio che il RLS appartenga alla Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) o può essere scelto anche tra i lavoratori che non ne fanno parte?
Queste domande sono particolarmente rilevanti per le aziende con una struttura complessa, poiché coinvolgono aspetti organizzativi e operativi legati alla sicurezza dei lavoratori.
Chiarimenti sull’Interpello n. 5/2024
Numero di RLS nelle Articolazioni Territoriali
La Commissione per gli Interpelli ha fornito una risposta chiara in base alla definizione di unità produttiva contenuta nell’art. 2 del D.Lgs. 81/2008. Un’unità produttiva è considerata autonoma se soddisfa due requisiti principali:
- Autonomia tecnico-funzionale: la capacità di operare indipendentemente dal resto dell’organizzazione.
- Autonomia finanziaria: la gestione diretta delle risorse economiche necessarie alle attività.
Pertanto, se ogni articolazione territoriale di un’azienda soddisfa questi criteri, deve essere considerata un’entità autonoma. Di conseguenza, il numero di RLS da nominare dipende dalla dimensione di ciascuna unità produttiva:
- Fino a 200 lavoratori: 1 RLS.
- Da 201 a 1.000 lavoratori: 3 RLS.
- Oltre 1.000 lavoratori: 6 RLS.
Questa distinzione è fondamentale per garantire una rappresentanza proporzionata, che tenga conto delle specificità delle diverse realtà aziendali.
Designazione del RLS in Aziende con oltre 15 Lavoratori
Per le aziende con più di 15 lavoratori, la normativa prevede che il RLS sia eletto o designato dai lavoratori all’interno delle rappresentanze sindacali aziendali, se presenti. Tuttavia, la Commissione ha chiarito che:
- Non è obbligatorio che il RLS appartenga alla RSU.
- La designazione può avvenire anche tra lavoratori che non fanno parte della RSU, se questa ritiene opportuno scegliere un rappresentante con maggiore competenza in materia di sicurezza.
Questo approccio flessibile mira a favorire una scelta più mirata e a garantire che il ruolo di RLS sia ricoperto da figure effettivamente competenti, indipendentemente dalla loro appartenenza sindacale.
Implicazioni per le Aziende: Uniformità e Flessibilità
L’Interpello n. 5/2024 ha il merito di offrire una maggiore chiarezza sulla gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro. Le aziende con strutture articolate o un elevato numero di dipendenti possono ora contare su linee guida precise per:
- Garantire una rappresentanza proporzionata in tutte le unità produttive.
- Scegliere il RLS più adatto, senza vincoli rigidi legati alla sua appartenenza alla RSU.
Questo chiarimento è particolarmente utile per le imprese che operano in settori complessi, dove la sicurezza dei lavoratori è un elemento strategico. L’applicazione uniforme della normativa permette di evitare incertezze e di assicurare che ogni azienda sia in linea con le disposizioni di legge.
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Gestire correttamente la designazione e il numero dei RLS è solo uno degli aspetti che le aziende devono considerare per garantire un ambiente di lavoro sicuro e conforme alla normativa. Le questioni relative alla salute e alla sicurezza dei lavoratori richiedono competenze specifiche e un aggiornamento costante sulle normative vigenti.
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