A partire dal 1° Ottobre 2024, scatta l’obbligo di dotarsi della patente a crediti per i cantieri edili temporanei e mobili. Questa nuova normativa è rivolta a tutti i soggetti interessati, in particolare le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei. È importante notare che le sole forniture o prestazioni di natura intellettuale sono escluse da questo obbligo, così come le imprese in possesso di certificazioni SOA di categoria pari o superiore alla terza.
Per garantire il rispetto di questa nuova regolamentazione, i lavoratori autonomi e le imprese impegnate nei cantieri possono accedere al portale dell’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) per richiedere la patente a crediti. Ricordiamo che c’è tempo fino al 31 ottobre 2024 per ottemperare a questo obbligo. Dal 1° novembre 2024, coloro che si troveranno a operare senza la patente non potranno accedere ai cantieri edili.
Come presentare la domanda?
Le modalità da seguire per richiedere la patente a crediti sono le seguenti:
- Accedere al portale dell’INL al link: servizi.ispettorato.gov.it.
- Entrare nella sezione “Istanza Patente a crediti”.
- Selezionare la tipologia della propria organizzazione: impresa italiana, impresa europea diversa dall’Italia, impresa extra-UE.
- Selezionare il ruolo di chi inserisce i dati, che può essere il legale rappresentante/lavoratore autonomo oppure il delegato.
- Indicare le autocertificazioni/dichiarazioni sostitutive obbligatorie.
- Verrà emessa una bozza.
- Dopo aver verificato i dati, sarà possibile procedere con l’invio dell’istanza.
In fase di prima applicazione, è comunque possibile presentare un’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva riguardante il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva deve essere effettuato tramite PEC all’indirizzo: dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it. Questa PEC può essere utilizzata anche in via residuale per completare la procedura di rilascio della patente in caso di problematiche tecniche.
Nota bene: Le imprese e i lavoratori autonomi devono informare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) dell’avvenuta presentazione della domanda entro 5 giorni dal deposito.
Requisiti necessari per il rilascio della patente a crediti in edilizia
Per ottenere la patente, l’impresa o il lavoratore autonomo deve autocertificare il possesso dei seguenti requisiti:
- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
- Adempimento degli obblighi formativi previsti dal Decreto Legislativo 81/08 per datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro.
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità.
- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ove richiesto dalla normativa vigente.
- Certificazione di regolarità fiscale, ai sensi dell’articolo 17-bis del D.Lgs. 241/1997.
- Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ove previsto.
La registrazione alla Camera di Commercio, il DURC e la certificazione di regolarità fiscale sono autocertificati ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000. Gli altri requisiti, come l’adempimento degli obblighi formativi, il possesso del DVR e la designazione del RSPP, sono attestati con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000. Queste informazioni verranno conservate nel portale per tutta la durata della patente e, in caso di sospensione o decurtazione di punti, per un periodo massimo di 5 anni dall’iscrizione al portale.
È fondamentale sapere che, qualora vengano accertate dichiarazioni non veritiere riguardanti uno o più requisiti, la patente può essere revocata. In tal caso, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente solo dopo 12 mesi dalla revoca.